Tra le varie forme di associazione che si possono verificare tra dentisti, oltre quelle di natura personale, cioè tra persone fisiche, vi sono anche quelle che sorgono su un comune elemento interpersonale: il capitale.
Questi regimi societari rappresentano le cosiddette società di capitali, e tra queste ci è la Srl, la Società a responsabilità limitata, quella più nota e diffusa. In particolare, la Srl odontoiatrica è la tipologia di società più efficace che si possa realizzare nell’ambito odontoiatrico.
Srl odontoiatrica: in cosa consiste
La Srl odontoiatrica è una società che si costituisce attraverso un atto notarile e i cui soci sono tutti i dentisti che vi prendono parte e che sono uniti dalla reciproca conoscenza personale. Questo tipo di associazione è caratterizzata, soprattutto, dall’apporto che ognuno dà alla società in termini di denaro, costituendo il cosiddetto Capitale Sociale.
Altri tipi di apporto che i dentisti possono dare alla società sono costituiti anche dai seguenti elementi:
- beni materiali,
- la notorietà, che può essere aumentata tramite la giusta strategia di marketing odontoiatrico
- le capacità professionali
- le doti empatiche al fine di comprendere che cosa vogliono i pazienti
In questo modo, viene riconosciuto ai dentisti della Srl anche il valore personale, e non soltanto quello economico.
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Costituzione statuto Srl odontoiatrica
Per la costituzione di una Srl odontoiatrica è necessario partire dall’atto costitutivo, un documento che contiene i nomi dei soci, ma anche la ripartizione delle quote societarie, la ragione sociale e le modalità di gestione della società prescelte.
Durante la stesura dell’atto costitutivo, i soci stipulano anche uno statuto associativo e un eventuale regolamento interno, in modo da stabilire le regole che disciplinano tutti gli aspetti legati alla Srl, come l’attribuzione delle cariche e dei poteri, la cessione delle quote, la gestione dei conflitti e delle scadenze e molto altro.
Perché la costituzione di una Srl odontoiatrica sia legittima, nell’atto costitutivo vi devono essere due specifici riferimenti normativi:
- L’articolo 193 del TULLSS
- L’articolo 1, Comma 153 del DDL del 4 agosto 2017
Tassazione agevolata srl odontoiatrica
Per le Srl odontoiatriche la legge stabilisce la possibilità di tassazione agevolata degli utili reinvestiti: tale scenario è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2019, anche detta Mini Ires.
Oltre alla tassazione agevolata, gli altri importanti vantaggi di gestire uno studio odontoiatrico in forma di Srl sono i seguenti:
- Passaggio generazionale
- Costruzione di un valore commerciale spendibile
- Tutela patrimoniale
- Vantaggi fiscali
- Riduzione del rischio da contenzioso
- Possibilità di ricorrere a collaboratori esterni
- Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo
- Accesso a bandi per finanziamenti a fondo perduti indetti dalle camere di commercio
- Iperammortamento al 270%
In ogni caso, la tassazione agevolata sugli utili reinvestiti consente di abbassare l’Ires dal 24% al 15% e viene stabilita dai commi 28-34 della succitata Legge di Bilancio 2019. In particolare, il comma 28 afferma:
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società […] può essere assoggettato all’aliquota […] ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione […] nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi […];
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Ciò vuol dire che, una volta individuati gli utili e destinati questi ad investimenti, la tassazione di quegli utili è ridotta del 9%, e dunque per la Srl odontoiatrica che ne usufruisce l’Ires ammonterà al 15% e non al 24%.
Per poter avere accesso alla tassazione agevolata degli utili, vi sono dei particolati limiti per la tipologia di investimenti che è possibile fare. Infatti, il comma 29 recita:
Per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli.