Costi indeducibili per il professionista e la Srl odontoiatrica

Costi indeducibili per il professionista e la Srl odontoiatrica

I costi indeducibili rappresentano innegabilmente il più grande punto critico del lavoro di dentista professionista.

Indipendentemente dal fatto che le somme siano indeducibili parzialmente o totalmente, questa è la nota dolente che spesso mette i dentisti di fronte alla possibilità di valutare l’apertura di una srl odontoiatrica.

Perché?

Perché questo tipo di costi non possono essere dedotti nella dichiarazione dei redditi e compongono la base imponibile per il calcolo delle tasse.

Non è difficile capire che più è alto l’importo su cui si calcola l’aliquota delle tasse, più cospicuo sono le tasse da pagare.

Giustamente i dentisti professionisti stanno cercando altre soluzioni, assolutamente legali al 100%, per riuscire a dedurre qualcuno di questi costi indeducibili e ridurre l’importo delle tasse e delle imposte.

Alcuni dei costi indeducibili per il dentista professionista sono l’acquisto o il leasing di immobili strumentali all’attività, lo stipendio del coniuge e dei figli, ma anche spese che sembrano più irrilevanti come vitto e alloggio, le spese telefoniche o le spese per la formazione.

La soluzione più conveniente e interessante è l’Srl odontoiatrica con cui si possono dedurre alcuni dei costi indeducibili appena menzionati.

Gli immobili hanno un peso rilevante in termini di indeducibilità dalle tasse, ma ricordiamoci che non bisogna mai sottovalutare tutte quelle spese più piccole (ma quotidiane) che se sommate diventano davvero importanti.

Oggi vogliamo fare una panoramica generale delle differenze principali, dal punto di vista dei costi indeducibili, tra l’attività di dentista professionista e l’attività di dentista che opera attraverso una Srl odontoiatrica.

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Vitto e alloggio sono costi indeducibili e deducibili?

Con spese per vitto e alloggio si intendono tutte le spese sostenute per prestazioni alberghiere e la somministrazione di bevande e alimenti nello svolgimento della propria attività professionale.

Le indicazioni legislative sui costi parzialmente indeducibili riguardo alle spese di vitto e alloggio derivano dall’art. 54 comma 5 del TUIR.

Questo articolo definisce la deducibilità in questi termini:

“Le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti del periodo di imposta.”

Cosa significa questo?

Significa che l’ammontare dei costi per vitto e alloggio è deducibile solo per un importo del 75% delle spese realmente sostenute, in questo caso il professionista “perde” già il 25% delle deducibilità pagando di tasca propria questo importo senza possibilità di rimborso.

Inoltre, questo importo del 75% non deve superare l’ammontare totale del 2% dei compensi percepiti.

Cioè, se l’importo del 75% supera il 2% dei compensi, il dentista professionista potrà dedurre solo la somma massima (cioè il 2% dei suoi compensi).

Facciamo un esempio pratico con alcuni numeri totalmente esemplificativi per avere dimestichezza con tutte queste percentuali.

Mettiamo l’esempio che il dentista professionista ha sostenuto 1.000 euro di costi per vitto e alloggio e ha percepito compensi complessivi per 100.000 euro.

Potranno essere dedotti solo 750 euro del totale (1.000 x 75%= 750) fino ad un massimo di 2.000 euro (100.000 x 2%= 2.000).

Quindi in questo caso, il dentista potrà dedurre 750€.

Se le spese per vitto e alloggio avessero superato i 2.000€ (il 2% dei compensi totali), il dentista avrebbe potuto dedurre solo 2.000€.

Insieme all’articolo del TUIR, l’articolo 8 comma 1 del Jobs Act autonomi aggiunge una specifica:

“Sono escluse dalla deducibilità del 75% entro il 2% dei compensi complessivi le spese per prestazioni alberghiere e per la somministrazione di bevande e alimenti sostenute per lo svolgimento dell’attività professionale riaddebitate al cliente”

Quindi, oltre a tutti i limiti di deducibilità, non è possibile dedurre dall’imponibile le spese che sono state rimborsate e riaddebitate al cliente.

Per mitigare la pressione dei costi di vitto e alloggio, i dentisti si stanno organizzando sempre più frequentemente costituendo una Srl odontoiatrica o una Stp.

In questo modo, i costi non entrano nemmeno a far parte dei redditi del singolo professionista non rappresentando in alcun modo la base imponibile per il calcolo delle tasse.

Il dentista che collabora con l’Srl odontoiatrica potrà effettuare le spese con la liquidità direttamente della società, sarà poi la società stessa a dedurre tali importi in una misura ben diversa rispetto a quella riservata al dentista professionista (perché per la Srl, le spese del collaboratore sono costi a tutti gli effetti).

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Le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono normate dall’art. 108 del TUIR, secondo cui sono tutte quelle spese sostenute per:

“Assolvere una funzione di promozione e consolidamento degli affari dell’impresa, comparabili alle tradizionali forme di pubblicità e di propaganda in senso stretto differenziandosi da queste per la mancanza di un corrispettivo e di una qualsiasi controprestazione”

Vediamo quali possono essere quindi le spese di rappresentanza e quando non sono deducibili.

Rientrano in questa voce, gli importi spesi per finalità promozionali come:

  • la divulgazione dell’attività professionale,
  • aumentare la brand awareness del professionista e dell’impresa,
  • diffondere o consolidare la conoscenza del marchio.

Possiamo considerare spese di rappresentanza gli importi relativi a:

  • feste o ricevimenti per ricorrenze aziendali, per l’inaugurazione di nuove sedi, per mostre, fiere ed eventi per esporre i propri beni e servizi al pubblico,
  • viaggi turistici che comprendono una significativa attività promozionale dell’impresa,
  • qualsiasi altro bene o servizio erogato gratuitamente per raggiungere gli scopi delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sono costi indeducibili parzialmente per il dentista professionista, l’art. 54 comma 5 del TUIR infatti definisce che:

“Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o di collezione, anche se non utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte e della professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.”

Se tra le spese di rappresentanza si trovano spese di vitto e alloggio, oltre al limite dell’ammontare complessivo non superiore dell’1% dei compensi percepiti è necessario anche applicare il limite del 75% dei costi.

Anche in questo caso, per le Srl odontoiatriche, la deducibilità segue logiche differenti e più convenienti in termini economici.

Per l’attività sanitaria svolta in forma imprenditoriale, le spese di rappresentanza possono essere dedotte nel limite dell’1,5% dei ricavi e sono esclusi tutti gli importi inferiori o uguali a 50€.

Per le società, non costituiscono spese di rappresentanza tutti i costi sostenuti per viaggio,vitto, alloggio per ospitare clienti anche potenziali in occasione di mostre, eventi o fiere di settore.

Queste spese seguiranno il regime di deducibilità ordinario per le società, cioè comprese nei costi di produzione.

Spese telefoniche e internet

Le spese telefoniche e per internet sono un caso più unico che raro perché hanno lo stesso regime di deducibilità per le attività autonome e per le società.

Rientrano in questi costi le spese per:

  • la telefonia fissa e mobile,
  • le quote di ammortamento,
  • i canoni di locazione e noleggio.

Le spese telefoniche sono costa indeducibili nella percentuale dell’80%.

Spese di formazione, assicurazione e mancato pagamento

I costi per la formazione e per l’assicurazione contro il mancato pagamento, sono trattati diversamente per il lavoro autonomo del dentista e per l’attività d’impresa (con srl odontoiatrica).

Per il dentista professionista che opera con lavoro autonomo le regole di deducibilità sono le seguenti:

  • le spese di formazione per master, corsi di formazione e aggiornamento professionale sono interamente deducibili entro il limite annuo di 10.000€,
  • le spese per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento e sostegno e aiuto all’auto imprenditorialità sono interamente deducibili entro il limite annuo di 5.000€,
  • i costi per l’assicurazione contro il mancato pagamento sono sempre interamente deducibili.

Nel caso di attività professionale svolta con una srl odontoiatrica, tutti i costi sopra citati sono interamente deducibili con la differenza che non c’è nessun limite di spesa annuo.

La formazione professionale per dipendenti e collaboratori sarà sempre e completamente deducibile, anche ben sopra ai 10.000 euro

Compensi al coniuge, ai figli minori e agli adolescenti

L’art. 54 comma 6 bis del TUIR parla chiaro: i compensi erogati al coniuge (anche separato), ai figli minori, ai figli permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti sono costi indeducibili per il dentista autonomo.

Dall’elenco sono quindi esclusi i figli maggiorenni abili al lavoro, i fratelli, gli zii e gli affini i cui compensi sono deducibili.

Il compenso al familiare, oltre che rientrare nei rapporti familiari elencati per l’indeducibilità, per rappresentare un costo indeducibile deve essere percepito per i seguenti rapporti lavorativi:

  • lavoro dipendente (“lavoro prestato”),
  • collaborazione continuativa (“opera svolta”),
  • lavoro occasionale.

Nessuna di queste limitazioni è valida per la srl odontoiatrica.

Il rimborso spese

Per calcolare quanto i rimborsi spese pesano sul reddito del dentista professionista è necessario fare alcune distinzioni sulle tipologie di rimborsi.

Le categorie sono 4, ognuna di queste ha un peso sul reddito imponibile:

  • Spese anticipate in nome e per conto del cliente: in questo caso queste spese non fanno parte del reddito da lavoro e non sono soggette alla ritenuta d’acconto.
  • Spese sostenute per lo svolgimento dell’attività: si considerano il vitto, l’alloggio, le trasferte per assolvere il proprio incarico professionale che entrano a far parte del reddito da lavoro e quindi sono soggette a fatturazione e ritenuta d’acconto.
  • Spese prepagate dal committente: sono tutte quelle spese sostenute dal committente per mettere il dentista nelle condizioni di svolgere il proprio incarico professionale, anche in questo caso i rimborsi spese sono soggetti a fatturazione e ritenuta d’acconto.
  • Somme in deposito: sono tutte quelle spese sostenute dal committente in forma anticipata con la funzione di compenso.

I rimborsi spese per le attività imprenditoriali, come nel caso dell’srl odontoiatrica, sono costi deducibili con il regime ordinario.

Alla luce di questi fatti relativi ai rimborsi spese, è molto chiaro come per i dentisti e gli odontoiatri non c’è nessun tipo di vantaggio a svolgere l’attività lavorativa in forma autonoma rispetto che attraverso la srl odontoiatrica.

Sarà l’srl stessa a sostenere questo tipo di spese, che costituiscono l’ammontare dei costi per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

La valutazione dei costi indeducibili per il professionista e la Srl odontoiatrica a un primo colpo d’occhio è completamente favorevole nei confronti dell’srl.

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