Consenso informato in odontoiatria: cosa è cambiato con la Legge 
Gelli-Bianco

legge gelli bianco

Uno dei documenti più importanti dell’attività odontoiatrica, è la raccolta del consenso informato del paziente in odontoiatria.   

In ambito di sicurezza delle cure e della persona assistita, l’anno 2017 si è reso protagonista con l’approvazione della legge Gelli-Bianco, incentrata proprio su questi aspetti, nonché in materia di “ ...responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Uno dei temi centrali di questa legge riguarda proprio la depenalizzazione per il professionista sanitario, in questo caso il dentista o odontoiatra che sia, nel caso questi, abbia causato un danno dovuto a imperizia, pur avendo agito nel rispetto delle linee guida o delle buone pratiche cliniche.

Questo ci fa capire, quanto sia importante per un professionista documentare al meglio il lavoro svolto durante la propria attività clinica, punto che ci riporta direttamente al consenso informato in odontoiatria.

Continua a seguire perché parleremo proprio di questo.

La responsabilità professionale dei dentisti e le azioni di rivalsa

Fra le principali novità introdotte dalla legge Gelli-Bianco, particolare interesse è la nuova disciplina dettata in materia di azione di rivalsa sul dentista per responsabilità professionale, nel caso in cui il dentista stesso, o un suo collaboratore, si renda responsabile di gravi inadempimenti durante una prestazione.

L’introduzione della legge Gelli-Bianco, in pratica disegna un diverso e nuovo schema di azione in caso di un contenzioso medico legale.

Ma andiamo per gradi.

Cos’è la rivalsa o regresso?

La facoltà di rivalsa, o meglio facoltà di regresso è una possibilità legale che trova fondamento nell’Art. 2055 c.c in materia di obbligazioni solidali.

In pratica secondo questo articolo, ciascun responsabile di un qualsiasi evento dannoso ha il diritto di rivalsa su altri che potremmo definire, corresponsabili, ovviamente in maniera proporzionale alle rispettive responsabilità.

In questo modo ad esempio, ogni struttura sanitaria è più che giustificata ad agire appunto in rivalsa o regresso che dir si voglia, nei confronti di un professionista nel caso in cui, a causa di una mancanza da parte di quest’ultimo, dovesse trovarsi a risarcire un danno.

Questo tipo di azione, definita recuperatoria, può essere svolta entro dei limiti, cerchiamo insieme di capire quali sono.

L’azione di rivalsa e i limiti previsti

I limiti previsti per l’azione di rivalsa, con l’introduzione della legge Gelli-Bianco sono principalmente due. Questa legge quindi stabilisce che l’azione di rivalsa può essere effettuata:

  • dalla struttura sanitaria contro la quale il paziente abbia avviato un’azione di risarcimento per i danni subiti;
  • nel caso in cui la condotta del medico in questo caso il dentista, collaboratore della struttura interessata, sia stata caratterizzata da dolo, o colpa grave.

E questo è ciò che comporta il generale di tutte le strutture sanitarie, ma diamo un’occhiata agli effetti dell’azione di rivalsa negli studi odontoiatrici.

L’azione di rivalsa negli studi odontoiatrici

Quello che accade in caso di azione di rivalsa negli studi odontoiatrici, è per estensione quello che può accadere in tutte le strutture sanitarie private.

Nel momento in cui, un professionista non sia stato direttamente citato da un paziente per un risarcimento danni, in quanto quest’ultimo abbia scelto di agire solo verso la struttura sanitaria, la stessa a questo punto, potrà decidere di esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del dentista soltanto, entro il termine di un anno dall’avvenuto risarcimento del paziente coinvolto.

Quindi si capisce che questo termine è chiaramente espresso a pena di decorrenza, e pertanto non può essere ne interrotto ne sospeso, se non con il concreto esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria.

Il consenso informato: gli obblighi del dentista

Il consenso informato, porta con se, una seria di obblighi per il dentista, che rappresentano di fatto i requisiti che lo stesso consenso informato deve presentare.

Nello specifico sono:

  • deve essere completo e comprensibile, adeguato al livello socio-culturale del paziente;
  • deve essere informato;
  • deve essere esplicito, cioè chiaramente reso al paziente in forma orale o scritta;
  • deve essere personalizzato, non valgono consensi “prestampati” che non tengano in considerazione l’esatto percorso diagnostico-terapeutico del paziente;
  • deve essere libero da ogni tipo di condizionamento;
  • deve essere espresso dall’avente diritto, cioè tutti i soggetti maggiorenni in grado di intendere e di volere;
  • deve essere richiesto ai genitori in caso di paziente minorenne, oppure al genitore affidatario in caso di genitori divorziati o al tutore in assenza di questi;
  • deve essere reso dal minore se emancipato con matrimonio;
  • deve essere richiesto al tutore per soggetti interdetti;
  • per le persone anziane con deficit cognitivi può essere reso da un tutore nominato per incapacità temporanea;
  • deve essere precedente alle procedure diagnostico-terapeutiche in tempi prossimi alle stesse;
  • in ambito odontoiatrico, nel caso dell’utilizzo di radiazioni ionizzanti – nello specifico di radiografie 3D , deve essere raccolto in forma scritta (D. Lgs.230 del 1995);
  • deve essere ottenuto del medico.

Importante ricordare che, il consenso informato va conservato per lo stesso tempo durante il quale viene mantenuta la cartella clinica, quindi in caso ospedaliero per un tempo illimitato, mentre nelle strutture private per dieci anni dopo il termine delle terapie.

Spero che questo articolo abbia fatto un po’ di  chiarezza su cosa è cambiato con la Legge Gelli Bianco riguardo al consenso informato in odontoiatria, e se vuoi sapere di più su come gestire al meglio il tuo studio dentistico continua a leggere gli articoli dedicati al marketing per dentisti.

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