Come il dentista può accedere al regime forfettario

Come il dentista può accedere al regime forfettario

Le norme che riguardano il regime forfettario, oggi sono senza alcun dubbio tra quelle più complesse e articolate tra le quali muoversi. Premesso questo però, l’accesso di un dentista a questo tipo di regime, può rivelarsi così vantaggioso e ricco di benefici interessanti, da meritare senza alcun dubbio un analisi attenta per valutare eventuali  porte di accesso.

Un beneficio su tutti, è rappresentato dalla possibilità per un dentista di esercitare la propria attività sotto forma di impresa, cosa che invece è negata a quasi tutti gli altri professionisti.

In questo breve articolo cercheremo di analizzare, come il dentista può accedere al regime forfettario, prendendo in stretta considerazione solo e soltanto questa professione.

Cosa dice la normativa

La norma relativa al nuovo regime forfettario, prevede l’opportunità di avere una tassazione al 15% fisso per tutti i professionisti, dentisti compresi, che con i loro ricavi non superino i 65000Euro fatturati.

Quindi Secondo quanto previsto dopo la  legge di bilancio 2020, la norma dice chiaramente che accede al regime forfettario chi ha:

  • Conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000;
  • Sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 € lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

Rimangono invece esclusi:

  • Le persone fisiche con regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • I soggetti che effettuano, in via prevalente o esclusiva, atti di cessione di fabbricati o porzioni degli stessi, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano simultaneamente a società di persone o imprese familiari ;
  • I non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 €, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Chiarito questo, adesso come abbiamo annunciato in principio, vogliamo mettere il focus su la professione di dentista e quindi di seguito andremo ad analizzare alcune tipologie di dentista presenti oggi sul mercato, cercando di capire quali possibilità ci sono per ognuna di esse.

Il dentista consulente

Prendiamo in considerazione un dentista consulente, ossia un professionista che eserciti senza avere uno studio proprio.

Il dentista consulente rappresenta una tipologia di professionista in crescita ed in continua evoluzione nel nostro paese, attirando sempre di più soggetti come neolaureati. A oggi molte strategie di marketing per dentisti mirano a posizionare in questo modo l’odontoiatra che vuole distinguersi dalla concorrenza. Inoltre, rappresenta il perfetto prototipo di professionista in grado di accedere al regime forfettario senza particolari complicazioni o limitazioni. Sintetizzando le sue condizioni di accesso ne troviamo principalmente tre:

  • Residenza certificata in uno stato membro UE;
  • Ricavi annui inferiori a 65.000 Euro;
  • non aver sostenuto costi per lavoratori dipendenti superiori a 20.000 Euro.

Detto questo è bene sottolineare che il secondo punto citato spesso rappresenta uno scalino importante per il dentista consulente, in quanto nella grande maggioranza dei casi i ricavi annui superano, a volte anche di molto, i 65.000 Euro. Quindi cosa fare in questi casi? E comunque possibile accedere?

Come chiarito dalla norma, la risposta immediata sarebbe no,almeno in teoria, ma nella pratica si potrebbero verificare le seguenti situazioni:

  • La prima possibilità è dimostrare che una parte dei ricavi sia di competenza di una società terza, come ad esempio una società di consulenza odontoiatrica affiancata da un esercizio di consulenza privata diretta;
  • La seconda possibilità è dimostrare che una parte dei ricavi non siano identificabili come reddito professionale, caso tipico, i rimborsi spese percepiti come amministratore di società;
  • La terza e ultima tra le strade percorribili, è che una parte dei ricavi sia differita attraverso mezzi di tassazione agevolata come il TMF dell’amministratore di società.

Il dentista titolare di studio professionale ed il regime forfettario

Per quanto riguarda invece questa tipologia di dentista, il titolare di uno studio professionale, rappresenta ancora la più diffusa nel nostro paese, e ha diritto di accedere al regime forfettario praticamente alle stesse condizioni del dentista consulente.

Fin qui sembra tutto in discesa, se non fosse per il fatto che queste due tipologie di professionista, differiscono in particolare per una caratteristica su tutte: Il dentista titolare di studio ha costi annui di gestione quasi sempre molto superiori a 20.000 Euro annui.

E qualora questa spesa fosse inferiore rimarrebbe comunque la questione dei ricavi ( inferiore a 65.000 Euro annui) e del margine di guadagno nettamente inferiore in relazione alla cifra ammessa dalla norma se parliamo di uno studio. Quindi?

Per questa tipologia di dentisti rimangono solo due strade percorribili se vogliono accedere al regime forfettario, e sono:

  • Chiudere lo studio e operare da consulenti;
  • Spostare i ricavi dalla propria persona, su un soggetto giuridico diverso, estraendo dal bilancio dello stesso, un compenso personale in linea con il regime forfettario.

Il dentista imprenditore con il regime forfettario

Il dentista imprenditore semplice, rappresenta un tipologia di professionista che opera con propria partita iva, però in funzione di una definita complessità organizzativa, qualificata spesso come impresa individuale oppure familiare.  In questo specifico caso, dentista imprenditore, ha la possibilità di accedere al regime forfettario, senza nessuna limitazione affiancandosi come posizione a quella sopra citata (il dentista titolare di studio professionale), differendo però per poter godere di vantaggi legati all’appartenenza al mondo delle imprese.

Assolutamente preclusa invece, è la possibilità di accesso al regime forfettario per il dentista che partecipi ad un impresa familiare ( comma 57, art. 1, Legge 190/2014).

Il dentista all’interno di società di capitale e società di persone

Prendiamo ora in considerazione due tipologie particolari di dentisti. Il dentista all’interno di società di persone e il dentista all’interno di società di capitali.

Per quanto riguarda la prima tipologia, l’accesso al regime forfettario è escluso in maniera assoluta.

Il secondo caso, che rappresenta anche il più complesso e direi anche controverso, ha come maggiore rappresentante le Srl Odontoiatriche quindi, nell’analizzarlo ci riferiremo direttamente ad esse.

Le Srl Odontoiatriche, rappresentano un causa ostativa all’ingresso nel regime forfettario solo nel caso in cui le specifiche condizioni indicate nella normativa (lettera d, comma 57, art. 1, Legge 190/2014), si verifichino contemporaneamente (controllo della società + riconducibilità dell’attività). Ma nel caso in cui una delle due cause venga meno, questo rappresenta uno spiraglio per il dentista, di accedere al regime forfettario. Facciamo qualche esempio in merito:

  • Il dentista non è in possesso di quote societarie, e non sono in atto contratti, accordi, para-sociali o situazioni in grado di attestare un controllo diretto o indiretto della società (in questo caso anche se l’attività fosse riconducibile, sarebbe irrilevante, cadendo la prima causa limitante);
  • Il dentista possiede si quote, ma di minoranza mentre le altre rimangono in possesso di soggetti diversi da affini, parenti o congiunti vari e, come nel caso precedente, non sono in corso contratti, accordi, in grado di attestare un controllo diretto o indiretto dellasocietà (anche qui se l’attività dovesse essere riconducibile sarebbe irrilevante, cadendo la prima causa limitante);
  • Il dentista possiede quote di maggioranza, ma l’attività economica non è in alcun modo riconducibile ( in questo caso il controllo diretto o indiretto sarebbe irrilevante in quanto a decadere è la seconda causa limitante).

In conclusione, è chiaro che per quanto riguarda il settore odontoiatrico, sia stato fatto molto per dare la possibilità ai dentisti di accedere al regime forfettario, non resta che cercare di capire e scegliere le strade migliori e più giuste da percorrere per poter godere di tutte le agevolazioni disponibili.

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